Ss 275 Maglie-Leuca, associazioni bocciate. Ecco perchè
Category : Ambiente Salento Sviluppo sostenibile
E arrivò il giorno delle motivazioni del Consiglio di Stato a riguardo dei lavori della ss 275. Una sconfitta senza misure per tutto il movimento ambientalista, il ricorso respinto da la dimensione di quello che è in realtà l’ambientalismo salentino. Una torta piccola e fin troppo variegata composta da tanti piccoli comitati, ognuno con le “proprie” ragioni, inacapaci forse di avere una lettura ampia e globale così da immaginare un progetto complesso ed articolato per il nostro SALENTO, non riuscendo a parlare con una sola voce di quelle che sono le emergenze salentine, radicalizzando le posizioni e diventando di fatto degli estremisti con poco seguito.
Al di là delle questioni legate ai movimenti e al loro modo di operare, c’è ancora qualche speranza: il progetto esecutivo dell’opera non esiste ancora (forse con l’intervento di qualche tecnico capace e sensibile all’ambiente si possono limitare i danni), continuando a sperare che la class action degli espropriati porti il frutto sperato.
di seguito l’articolo tratto da ilPaesenuovo.it del 17 giugno 2011 (Pierpaolo Spada)
Raggiunto l’accordo sulla nuova Ss 275 (Maglie-Leuca) con Anas, la Regione Puglia rinuncia al suo ricorso. Dunque, quello di Italia Nostra diventa improcedibile perchè sovrapponibile a quello Regionale.
Rispetto, poi, alle istanze mosse dall’avv. Paccione per il Comitato Sos 275, il ricorso è respinto perchè l’associazione, come altre, risulta costituita ad hoc per opporsi allo specifico intervento infrastrutturale. I motivi aggiunti? Inammissibili, perchè relativi ad atti sopravvenuti nel corso del giudizio d’appello “di cui in questa sede si dà conto”.
Sulla base delle motivazioni depositate ieri dal Consiglio di Stato, si può, dunque, dire che: la nuova 275 si farà a 4 corsie fino all’intersezione con Sp 210 (San Dana), e non a Montesano (come gli ambientalisti chiedevano), e al posto del viadotto ci sarà una galleria in trincea. Ma, di fatto, quella che il Consiglio di Stato apre sulle associazioni ambientaliste, soprattutto il Comitato Sos 275, rappresentato da Vito Lisi, è una vera e propria doccia fredda.
I ricorsi in oggetto sono due: il n. 8397 della Regione Puglia e il n. 10647 di Vito Lisi, Luigi Russo, Antonio Belve, Roberto Orlando, Corrado Russo e Antonio Moscaggiuri, difesi da Luigi Paccione. Rispetto al primo, il giudice dà atto della rinuncia dell’appello. “Detta rinuncia – si specifica – segue un accordo intervenuto fra le Amministrazioni interessate, successivamente all’ulteriore ordinanza con la quale questa sezione ha accolto l’istanza cautelare formulata avverso il dispositivo di sentenza di reiezione, con il quale è stata concordata una modifica progettuale interessante proprio l’ultimo tratto come sopra indicato, destinata a essere introdotta in sede di progettazione esecutiva e che la Regione ha evidentemente ritenuto idonea a consentire il superamento del proprio pregresso dissenso”.
In considerazione di ciò, la Provincia di Lecce – opposta alla Regione – ha eccepito l’improcedibilità anche dell’ulteriore appello proposto in via incidentale da Italia Nostra Onlus, in relazione al quale non vi è stata formale rinuncia. L’eccezione è fondata: l’impugnazione dell’Associazione appare sostanzialmente “sovrapponibile a quella della Regione, essendo fondata sulle medesime ragioni di fatto e di diritto”. Il Collegio ha reputato quindi evidente che, allo stato, “alcuna utilità potrebbe rivenire anche alla ridetta associazione da un eventuale accoglimento del ricorso, dal momento che la soluzione progettuale contestata deve considerarsi ormai definitivamente abbandonata dalle Amministrazioni procedenti, che con l’accordo sopravvenuto si sono vincolate a porre in essere una situazione diversa e poco conta – dice il giudice – ai fini che qui interessano, che la modifica progettuale non sia stata ancora formalizzata con atto definitivo, essendone stata rimessa la realizzazione pratica alla fase di progettazione esecutiva”.
Ma attenzione: la questione di ammissibilità o meno della modifica in causa – si spiega – esula dal presente giudizio e potrà essere sollevata da chi vi abbia interesse con apposita impugnazione, una volta che ci sarà la delibera approvativa delle modifiche progettuali concordate con l’accordo Regione-Anas.
Per lo stesso motivo, non può assumere alcun rilievo “in questa sede” – si specifica – la circostanza – stigmatizzata dalle parti – della mancata partecipazione del Cipe all’accordo, visto che la modifica concordata è destinata a esser realizzata dal soggetto esecutivo, Anas spa. In ultimo, Italia Nostra non potrà ambire nemmeno al risarcimento. Rispetto a Vito Lisi, dice il giudice: “L’appello va respinto dovendo trovare accoglimento la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso originario riproposta dalla Provincia”.
Al riguardo, il giudice richiama l’orientamento della sezione, secondo cui la speciale legittimazione processuale, conferita dall’art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, alle associazioni di tutela ambientale è da intendersi rigorosamente circoscritta alle sole associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 13 della medesima legge dovendo escludersi la perdurante validità della possibilità di attribuire una legittimazione de facto a qualsiasi soggetto collettivo il quale dimostrasse di avere requisiti minimi in termini di radicamento sul territorio.
“Nel caso di specie – si specifica – nessuna delle associazioni odierne appellanti risulta riconosciuta in base alla normativa richiamata, e anzi alcune di esse risultano costituite ad hoc per opporsi allo specifico intervento infrastrutturale in causa”.